AVVISI ALLA CLIENTELA
PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA
Questo avviso contiene l’indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela ai sensi dell’art. 108/1996, del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d‘Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 Aprile 2005. Premesso che:

- il mediatore creditizio è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

- il mediatore creditizio in quanto tale non è responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti da parte della banca o di altri intermediari finanziari; allo stesso modo il mediatore creditizio non è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari degli inadempimenti della clientela;

- il mediatore creditizio deve essere iscritto all’Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall’UIC (Ufficio Italiano dei Cambi);

- al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o altri intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente.

 

DIRITTI DELLA CLIENTELA

Il cliente ha il diritto:
1. di avere a disposizione e di poter asportare copia di questo Avviso;
2. ad avere a disposizione e di asportare i Fogli Informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sull’azienda, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell’operazione o del servizio di Mediazione Creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali che regolano la stessa;
3. allor quando l’azienda si avvarrà di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso e dei Fogli Informativi relativi all’operazione o al servizio offerto;
4. di richiedere e ottenere, a proprie spese, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna il Mediatore (ed il cliente o potenziale tale) alla stipula del contratto;
5. di ricevere un esemplare del contratto stipulato, che includa il Documento di Sintesi;
6. di recedere dal contratto;
7. di rivolgersi al Foro competente, in caso di controversie.

 

STRUMENTI DI TUTELA
Sono a tutela del cliente:
1. l’obbligo della forma scritta del contratto, salo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
2. l’obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede adibita alla Mediazione Creditizia e prima della conclusione
del contratto, di consegnare al cliente copia di questo Avviso e i Fogli Informativi relativi all’operazione o servizio offerto;
3. l’obbligo di indicare nel contratto di Mandato le commissioni dovute per la Mediazione Creditizia svolta ed ogni altro
prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora e/o penali per il recesso dal contratto
stipulato dal Cliente;
4. la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione delle commissioni e di ogni altro prezzo e
condizione praticati nonché delle clausole che prevedono commissioni, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli
pubblicizzati nei Fogli Informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi
previsti nei Fogli Informativi;
5. il diritto di recesso entro giorni 7 dalla data della stipula del contratto di mediazione.
PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE
In caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o rapporto ad esso connesso, il Cliente ha il diritto di
investire della controversia stessa, in qualunque momento, l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

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